LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in
 grado  d'appello  con  citazione  notificata  il  26  luglio  1988  a
 Ministero aiutante ufficiale  giudiziario  G.  Bellitto  dell'ufficio
 unico  notificazioni  di  Milano e posta in deliberazione all'udienza
 collegiale del 13 febbraio 1991,  tra  la  Futura  Inzago  S.p.a.  in
 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il procuratore
 domiciliatario  avv.  Arcangelo  Dal  Borgo, via Bandello, 3, Milano,
 come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
 appellante, e Ardigo' Attilio, con il procuratore domiciliatario avv.
 Gianfranco Colombo, corso Buenos Aires, 43, Milano, come  da  procura
 speciale  in  calce  alla  copia notificata dell'atto di citazione in
 appello, appellata.
    Oggetto: convalida sfratto per finita locazione.
    Rilevato che la societa' Futura Inzago, locatrice di  un  immobile
 ad uso industriale ad Ardigo' Attilio, ha proposto appello avverso la
 sentenza  29 settembre-21 dicembre 1987 del tribunale di Milano, che,
 nel dichiarare cessato il contratto di locazione a far tempo  dal  29
 dicembre  1985  e  nel condannare l'Ardigo' al rilascio dell'immobile
 entro sei mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  sentenza  (con
 sentenza  provvisoriamente  esecutiva);  respingeva la sua domanda di
 condanna generica  del  conduttore  al  risarcimento  dei  danni,  da
 liquidarsi  in  separata  sede,  subiti  in conseguenza del ritardato
 rilascio dell'immobile, avvenuto forzosamente in data 16 luglio 1988;
    Rilevato che tale ultimo capo della sentenza  e'  stato  impugnato
 dalla  S.p.a.  Futura Inzago sotto il profilo della sussistenza della
 potenzialita' dannosa della ritardata riconsegna  dell'immobile,  con
 particolare   riferimento   alla  circostanza  che,  in  forza  delle
 comprovate mutate previsioni  urbanistiche  intervenute  nelle  more,
 l'area in oggetto ha perso le precedenti qualita' edificatorie (tanto
 che  non  gli e' piu' stata rinnovata la licenza di demolizione a suo
 tempo  rilasciatagli  e  che  egli  non  pote'  utilizzare  data   la
 perdurante occupazione dell'immobile);
    Rilevato   altresi'   che  l'appellante  ha  sostenuto,  deducendo
 all'uopo prova testimoniale e producendo documenti, che  in  data  17
 aprile  1986  l'Ardigo'  aveva acquistato in zona vicina un capannone
 industriale ove ha, poco dopo, trasferito la sua attivita' e che sino
 dalla  fine  del  1986  l'Ardigo'  aveva  abbandonato  il   capannone
 locatogli;
    Considerato  che  l'art.  2  del  d.-l. 25 settembre 1987, n. 393,
 convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (il quale esonera  il
 conduttore  di  immobile  non  abitativo  dall'obbligo di risarcire i
 danni   sofferti   dal   locatore   della   ritardata    restituzione
 dell'immobile  per  il periodo intercorso tra la data di scadenza del
 regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il  rilascio)
 e' stato dichiarato costituzionalmente legittimo (sentenza 24 gennaio
 1989,  n.  22) sotto il profilo che, per il limitato periodo di tempo
 intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza e  la  data
 fissata  per  il rilascio, l'eccezione alla regola dell'art. 1591 del
 c.c. appare giustificata "dalla grave difficolta' per il  conduttore,
 dipendente  da  circostanze estranee alla sua volonta', di trovare un
 altro immobile adatto alle sue necessita' di lavoro";
    Considerato  ancora  che nella fattispecie, a differenza di quella
 che ha dato  luogo  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
 summenzionata  (in  cui  il  rapporto era proseguito sulla base della
 normativa di proroga in  vigore  e  poi  ritenuta  costituzionalmente
 illegittima  con  la sentenza n. 108/1986), il periodo da prendere in
 esame e' quello ben piu' lungo decorrente dalla  data  di  cessazione
 della  proroga  legale e, soprattutto, viene specificatamente dedotto
 che il conduttore si era procurato, a far tempo da  una  certa  data,
 altro immobile idoneo alle proprie esigenze.
    Ritenuto che, da un lato, dalla ratio della norma cosi' come sopra
 individuata   e   tale   da   costituire,  secondo  la  stessa  Corte
 costituzionale, il fondamento della sua  legittimita'  costituzionale
 (posta  in discussione con riguardo all'art. 42, secondo comma, della
 Costituzione) sembrano evidentemente esulare fattispecie come  quella
 in  oggetto  e,  dall'altro,  che la genericita' del tenore letterale
 dell'art.  2  della  legge  n.  478/1987  non  sembra  consentire  di
 ritenerla  non  applicabile  all'ipotesi  in  cui comprovatamente non
 sussista per il conduttore la difficolta' di  reperire  altro  idoneo
 immobile;
   Ritenuto  pertanto  che,  proprio alla luce del principio enunciato
 nella citata sentenza di codesta Corte n. 22/1989, puo' profilarsi un
 dubbio di legittimita' costituzionale della norma in questione, sotto
 il  profilo  che  questa  determinerebbe  una  proroga  coatta  della
 locazione  dissimulata  in  modo  da  eludere la sentenza della Corte
 costituzionale n. 108/1986, se ed in  quanto  essa  non  preveda  che
 l'esonero  dall'obbligo  risarcitorio  ex  art.  1591  del  c.c.  non
 riguarda l'ipotesi sopra indicata (dubbio che potrebbe essere sciolto
 o con una  sentenza  c.d.  "interpretativa  di  rigetto"  o  con  una
 sentenza c.d. "additiva");
    Ritenuto  infine  che  il  giudizio di legittimita' costituzionale
 relativo alla norma in oggetto  appare,  per  quanto  precedentemente
 osservato, rilevante al fine della decisione del presente giudizio;